Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo.
LE COLLABORAZIONI SPORTIVE POTRANNO ESSERE
Volontariato sportivo – i volontari | Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, deve comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non deve essere remunerato in alcun modo, ma può ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali. |
Lavoro sportivo, lavoratrici e lavoratori sportivi | In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
LAVORO SPORTIVO, LAVORATRICI E LAVORATORI SPORTIVI
APPRENDISTATO | Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni. |
AREA DEL PROFESSIONISMO | nel settore professionistico “la regola” è il rapporto di lavoro subordinato. |
AREA DEL DILETTANTISMO | la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva. |
CONTRATTO A TERMINE | la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale. |
AMMINISTRATIVI – GESTIONALI | sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive. |
PREVIDENZA
Aliquota 25% co.co.co e dilettanti autonomi | L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25%. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc… La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027. Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione. | co.co.co. ripartizione società 2/3 e ripartizione lavoratore 1/3 autonomi addebito volontario 4% a società | ||
Aliquota 24% Lavoratori sportivi già iscirtti presso altre forme obbligatorie | L’aliquota contributiva per i è fissata al 24%. | co.co.co. ripartizione società 2/3 e ripartizione lavoratore 1/3 autonomi addebito volontario 4% a Società | ||
Aliquota 33% Subordinati | L’aliquota contributiva per i è fissata al 33% | ripartizione società 23,81% e ripartizione lavoratore 9,19% (5,17% società) |
TASSAZIONE REDDITO
IMPOSIZIONE FISCALE | Sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila), sotto questa franchigia non ci sono adempimenti (ad es. un reddito di 25.000 euro/anno, pagherà imposte solamente su 10.000 euro). La stessa franchigia si applica nell’area del professionismo agli atleti under 23 per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro. Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito. Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare. Fino a 15mila euro di reddito annuo non è prevista la busta paga. |