Modello Redditi Persone Fisiche – PF

E’ un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche quali liberi professionisti, imprenditori individuali e soci in società di persone.
Il modello deve essere presentato, se eseguito in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo, invece, per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma cartacea, essa deve essere presentata presso gli uffici postali tra il 2 maggio e il 30 giugno dell’anno successivo (anno dichiarativo). 

Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Hanno l’obbligo di utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno d’imposta di riferimento (anno precedente a quello dichiarativo) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, e infine i redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni quali Iva, Irap, Modello 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • contribuenti soggetti alla compilazione del quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria oppure titolari di unità immobiliari all’estero – Ivie/Ivafe.

A differenza del modello 730, nel modello Redditi i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24.
Il versamento può essere effettuato direttamente mediante l’accesso alla propria area riservata presso il portale Entratel, nella sezione pagamenti F24 WEB.

Il contribuente con tale modello dichiara i redditi percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello dichiarativo (come ad esempio il reddito da lavoro autonomo, i redditi da fabbricato, i redditi fondiari) e tutte le spese sostenute in quel periodo (spese detraibili e/o deducibili).

Per oneri deducibili si intendono quei costi che vanno a ridurre il  reddito imponibile nella quale verranno calcolate le relative imposte. 

COSTI DEDUCIBILI INTERAMENTE E DETRAIBILITA’ IVA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Per chi esercita la professione come libero professionista, vengono considerati totalmente deducibili dal reddito tutte quelle spese sostenute durante l’esercizio della propria attività e pertinenti ad essa.
Per appurare che un costo sia stato sostenuto sulla base del “principio di inerenza”, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sfera personale o professionale del soggetto. Solo se il costo è imputabile alla sfera professionale allora il costo diventa deducibile dal reddito e l’Iva sarà totalmente detraibile. Per esempio sono deducibili interamente: gli acquisti di libri e riviste professionali; gli acquisti di cancelleria, materiali di consumo e valori bollati; le spese per lavoro dipendente e compensi occasionali corrisposti da terzi; le utenze intestate allo studio professionale; i premi relativi all’assicurazione professionale e acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività. Tutte le spese devono essere documentate con fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale “parlante” (codice fiscale o partita iva) o scheda carburante, in modo che siano correttamente intestate al soggetto che sostiene la spesa.

COSTI DEDUCIBILI PARZIALMENTE E DETRAIBILITA’ IVA RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Sono costi che i professionisti sostengono ma dei quali il legislatore fiscale consente di dedurre soltanto una parte di essi. Di seguito vediamo i principali:
BENI IMMOBILI:. Se l’unità immobiliare è identificata come categoria catastale A/10 ed è acquistato con destinazione uso “studio”  la relativa deduzione avverrà tramite le quote di ammortamento annuali se ne viene acquistata la proprietà , mentre viene rilevata  con i canoni di affitto  se condotto con regolare contratto di locazione. Per entrambi i casi è deducibile tutto il reddito. Qualora si decidesse di destinare la propria casa di abitazione (categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso l’A/10), a luogo di esercizio della propria attività si parla di utilizzo promiscuo dell’immobile, nel quale verrà svolta l’attività professionale (di medico, commercialista, avvocato, geometra, ecc). I costi sostenuti per l’affitto o i costi di gestione dell’immobile saranno deducibili nella misura del 50% a condizione che l’immobile sia intestato al professionista. L’Iva invece è totalmente indetraibile.
AUTOVETTURE: Le spese per l’autovettura che riguardano i costi di manutenzione e la spesa per acquisto di carburanti (documentata con scheda carburante), sono deducibili al 20% mentre l’iva è detraibile nella misura del 40%. La quota annuale di ammortamento dell’autovettura è sempre deducibile al 20% nei limiti del costo del bene pari a €. 18.075,99. Se l’autovettura è acquistata in leasing, la deducibilità dei canoni è subordinata al fatto che la durata del leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni). Infine, se l’autovettura è acquistata tramite locazione, i relativi canoni sono deducibili al 20% e fino al limite di €. 3.615,20 annui.
TELEFONI CELLULARI: sono deducibili all’80%  per qualsiasi fini di utilizzo in base al contratto stipulato con la compagnia telefonica anche se il bene viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio della professione. Per quanto riguarda la detrazione ai fini dell’Iva, la stessa è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso.
ALBERGHI E RISTORANTI: Sono costi deducibili anche quelli riguardanti le spese di vitto e alloggio ma nella misura del 75% del loro ammontare, sempre che il totale delle spese sostenute nell’anno non sia maggiore del 2% dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Tali spese se sono documentate da fattura, l’Iva è totalmente detraibile, se sono documentate da ricevuta fiscale l’Iva è indetraibile. Tali spese, per essere considerate come spese di vitto e alloggio, devono essere totalmente riferite al professionista e non anche ad altri soggetti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA rientrano in questa categoria le spese relative a viaggi turistici, attività promozionali, spese per feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere, etc. Ai sensi del Tuir, si tratta di costi deducibili soltanto se sono inerenti allo svolgimento dell’attività svolta dal professionista e nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’Iva è totalmente indetraibile per le spese di rappresentanza.
CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI: Tutti i costi legati all’aggiornamento professionale (facoltativo ed obbligatorio) del professionista, come ad esempio la partecipazioni a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, sono deducibili dal reddito professionale nel limite del 50% del costo sostenuto (articolo, 54, comma 5, ultimo periodo del Tuir). L’Iva è detraibile al 100%.
IVA INDETRAIBILE: L’iva è indetraibile quando il professionista effettua spese che, secondo le disposizioni di legge, non consentono la detrazione totale dell’imposta. Come nel caso delle auto utilizzate promiscuamente o nel caso delle spese di rappresentanza o di spese che non sono pertinenti allo svolgimento dell’attività dello stesso. Il professionista, da un punto di vista delle imposte dirette, può dedurre completamente dal reddito l’Iva indetraibile.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E VOLONTARI RELATIVI ALLA PERSONA:  possono essere deducibili i versamenti effettuati a favore della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico come ad esempio:
Contributi previdenziali e assistenziali;
Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario;
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a € 5.164,57 ;
Riscatti di laurea;
Ricongiunzione contributi;
Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato.

ONERI DETRAIBILI RELATIVI ALLA PERSONA: Per oneri detraibili si intendono quei costi che vanno a ridurre il valore delle imposte finali da versare. Di seguito viene presentato un elenco di costi per i quali si ha diritto alla detrazione:
FAMILIARI  A CARICO possono essere considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero: Il coniuge; I figli; Altri familiari conviventi. Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi personale non superiore a 2.840,51 euro. Mentre per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Con il verificarsi di queste condizioni, si ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai Familiari a Carico. 

LE SPESE SANITARIE possono essere detratte nella misura del 19% quelle relative a: farmaci, ticket, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE, ricoveri ospedalieri, prestazioni specialistiche, prestazioni chirurgiche, analisi del sangue  cure termali. La detrazione viene applicata su spese con un importo superiore a € 129,11;

LE SPESE VETERINARIE possono essere detratte nella misura del  19% quelle sostenute per la cura di animali da compagnia. Tali spese devono avere un importo compreso tra € 129,11 e € 387,34, aumenta a € 1.000 la detrazione per il mantenimento dei cani guida;

LE SPESE IN CASO DI DISABILITA è prevista una deduzione ,che varia dal 23% al 43% in base al reddito, per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se questi non sono fiscalmente a carico.

  • E’ prevista una detrazione del 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici informatici, acquisto veicoli, eliminazione barriere architettoniche, servizi di interpretariato in caso di sordità, accompagnamento in ambulanza, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
  • E’ prevista una detrazione del 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale, per esempio badanti, in caso di non autosufficienza, con un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari anche se questi non sono fiscalmente a carico.
  • E’ prevista una detrazione del 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

LE SPESE ASSICURATIVE possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute  per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza stipulata;

LE SPESE DI ISTRUZIONE possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a € 800 per ciascun figlio-alunno . Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. Invece per la frequenza di scuole Universitarie, possono essere detratte nella misura del 19% quelle sostenute  per la frequenza di corsi di laurea e di perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti diversi da quelli statali. Possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino ad un massimo di € 2.633.
Possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo. 
Infine, possono essere detratte nella misura del 19% le rette asilo nido sia statali che privati  su un importo massimo di € 632 per figlio;

LE SPESE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA possono essere detratte nella misura del 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni;

LE SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO possono essere detratte nella misura del 50% le spese sostenute per la ristrutturazione per una spesa massima pari a € 96.000. La detrazione può giungere all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico;

LE SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO possono essere detratte nella misura del 65% le spese sostenute per interventi di miglioramento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento e per poter usufruire ti tale detrazione deve essere presentata regolare dichiarazione all’ente E.N.E.A;

LE SPESE CONDOMINIALI  possono essere detratte anche le spese relative agli interventi sulle parti comuni del condominio. E’ prevista una detrazione pari a 

  • 50% per la manutenzione ordinaria, 
  • fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione,
  • 36% per il bonus verde 
  • fino all’85% per interventi antisismici

Usufruire del cosiddetto BONUS VERDE” possono essere detratte nella misura del 36% su una spesa massima di € 5.000 le spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere. Il rimborso è previsto in n. 5 rate annuali;

EROGAZIONI LIBERALI, per le spese sostenute a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici.