L’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive ed è disciplinata dal Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997.
Sono assoggettati tutti coloro che producono un reddito d’impresa ossia imprenditori individuali, società di persone o di capitali, enti commerciali, enti non commerciali. Inoltre sono tassati anche coloro che esercitano un’attività professionalmente organizzata ossia coloro che esercitano un’attività di arte o una professione.
Sono soggetti passivi IRAP coloro che rientrano in questo elenco:
– le Imprese residenti nel territorio dello stato italiano;
– i lavoratori autonomi la cui attività è da considerarsi “organizzata”;
– gli studi professionali, gli agenti e gli imprenditori anche individuali;
– gli enti commerciali;
– gli enti non commerciali per l’attività commerciale svolta
– le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stranieri;
– le amministrazioni pubbliche.
Invece, non sono soggetti passivi ai fini dell’IRAP:
– i fondi comuni d’investimento mobiliari/immobiliari;
– i fondi pensione;
– i soggetti che producono reddito agrario;
– le cooperative agricole e consorzi.
Sono comunque esclusi da IRAP i soggetti che integrano i limiti dimensionali per poter aderire al regime dei contribuenti minimi.
Requisito essenziale per definire il presupposto dell’Irap è l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
L’attività deve essere posta in essere con abitualità impiegando dei fattori che, organizzati tra loro, riescano a far pervenire a un valore aggiunto che è soggetto a imposta. L’imposta si applica ogni volta che, nell’esercizio dell’attività svolta da un contribuente, sia configurabile l’esistenza di un’organizzazione che, in modo autonomo, sia capace di generare il reddito che si ritiene da assoggettare ad imposta.
L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta, diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti, un’aliquota IRAP stabilita in maniera diversa a seconda della tipologia dei soggetti. Il valore della produzione netta è determinato con differenti criteri a seconda della tipologia del soggetto IRAP e dell’attività esercitata (artt.5-10 bis del D.Lgs. 446/97).
Per le società di persone e gli imprenditori individuali i componenti positivi della base imponibile sono i ricavi e le rimanenze.
DEDUZIONE 10% dell’IRAP
Dall’imponibile IRES è deducibile il 10% dell’IRAP versata se all’imponibile IRES partecipano interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi o proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.
La deduzione avviene secondo il principio di cassa.
Si confrontano gli importi dei versamenti in acconto ai fini IRAP effettuati nel periodo di riferimento con l’importo IRAP effettivamente dovuto per il medesimo periodo, e considerare ai fini della deduzione, il minore dei due importi ed aumentarlo del saldo Irap per il periodo di imposta precedente effettivamente versato nel periodo di riferimento.
VERSAMENTI
L’IRAP è dovuta per periodi di imposta coincidenti con quelli stabiliti per l’IRES: non è tuttavia possibile il riporto agli esercizi successivi della base imponibile negativa realizzata in un anno.
Sono previsti due acconti annuali (da versarsi nei termini e nelle misure previsti per le imposte sui redditi), e un saldo annuale (da versarsi congiuntamente al saldo IRPEF/IRES).
Nel caso di imposta dovuta a più regioni, nella compilazione del modello di pagamento sarà sufficiente indicare, accanto all’importo a credito o a debito complessivo, il codice riferito alla Regione nella quale, sulla base della dichiarazione Irap, è stata prodotta la maggior base imponibile. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi della ripartizione del tributo tra le diverse Regioni.