Il regime Forfettario può essere utilizzato dai contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa, di arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi lordi di ammontare non superiore a € 65.000,00.
Tale limite è l’unico requisito richiesto. Essendo un regime fiscale agevolato è stato introdotto per incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di piccole dimensioni.
Presenta consistenti caratteristiche di notevole importanza:
- Esclusione applicazione dell’I.V.A.
- Non assoggettamento agli I.S.A.
- Esclusione applicazione delle ritenute d’acconto;
- Facoltà applicazione della Fattura Elettronica;
Inoltre per chi decide di far parte di tale regime:
- Il reddito o il compenso, percepiti nell’anno di imposta precedente, vengono determinati esclusivamente in base al criterio di cassa;
- Le uniche spese che si possono dedurre dall’ammontare del reddito sono solo esclusivamente i contributi previdenziali versati in ciascun periodo d’imposta di riferimento. Tale regime non permette alcuna deduzione, neanche quelle per carico di famiglia;
- Applicazione imposta sostitutiva dell’aliquota pari al 15% del reddito imponibile al netto dei contributi previdenziali. L’aliquota per i nuovi titolari di partita iva, per i primi 5 anni, viene calcolata nella misura del 5%. Trascorsi i 5 anni, si entra in regime con l’applicazione dell’aliquota del 15%.
Il limite è unico e riguarda tutti i codici Ateco 2007 che distingue l’attività di impresa, di arte o professione che viene esercitata.
Particolare attenzione va fatta per quei soggetti che esercitano più attività, infatti il limite dei 65.000,00 € non deve essere superato sommando il reddito prodotto dell’insieme delle attività.
I soggetti sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e sono esonerati dall’obbligo della loro tenuta.
Hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e certificare i corrispettivi.
Indicazioni da riportare in fattura
- Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario;
- Imposta di bollo € 2,00 per importi non soggetti ad iva di importo superiore ad € 77,47;
- Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art.1 della legge n.190 del 29 dicembre 2014
Novità 2020
Novità in termine di regime forfetario è stata introdotto con l’anno d’imposta 2020 nella quale troviamo i seguenti requisiti:
- Ricavi / Compensi: non devono superare la soglia pari a € 65.000,00 lordo
- Spese per collaboratori, lavoro accessorio e dipendente : l’ammontare non deve superare l’importo lordo pari a € 20.000,00
Cause di esclusione dal Regime Forfetario
Qui di seguito viene riportato un elenco di soggetti che non può usufruire del regime forfetario. Essi sono:
- I soggetti non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- I soggetti quali Persone fisiche, che utilizzano i regimi speciali ai fini dell’iva come per esempio coloro che esercitano una delle seguenti attività o che svolgono attività nei seguenti settori: agricoltura, Sali e tabacchi, editoria, agenzia di viaggi e turismo);
- I soggetti che svolgono cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- I soggetti che svolgono attività di cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
- I soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni o di lavoro autonomo che partecipano, contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata.
- I soggetti che esercitano attività in modo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (rapporto già iniziato nell’anno 2018, oggi anno 2020) , o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro che abbiano percepito redditi eccedenti i 30.000 €
Come vi si può accedere al regime
- per i soggetti che già svolgono l’attività Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
- per i soggetti che iniziano l’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività nel modello AA9/12.
L’omessa indicazione nella dichiarazione iniziale, non preclude l’accesso al regime ma comporta una sanzione amministrativa che varia da € 250 a € 2.000.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.