CONTRATTI: vediamo le diverse tipologie di assunzione con contratto

MINORENNI

Un contratto di lavoro può essere stipulato già a partire dai 15 anni d’età, con la presenza di alcune limitazioni:

  • non si può lavorare oltre le h. 22.00;
  • non si può somministrare alcolici;
  • si può lavorare fino ad un massimo di 6h/giorno (spezzate in due o più turni);
  • si ha diritto a n.2 giorni di riposo settimanali.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTEPer giovani tra 18 e 29 anni, a partire dal compimento del 17° anno di età.
La durata del contratto non può superare i 3 anni facendo eccezione per gli artigiani per il quale ha la durata di 5 anni .
Consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL;
CONTRATTO DI APPRENDISTATOApprendista è chiunque debba imparare da principio un mestiere e, per questo, ha diritto a ricevere una formazione.
Questo contratto riguarda i giovani a partire dall’età di 15 anni.
Per chi ha meno di 18 anni (o chi ha più di 18 anni ma non ha completato il corso d’istruzione obbligatoria) è previsto l’apprendistato per istruzione e formazione, la cui durata massima è di 3 anni.
All’apprendista viene assegnato un libretto formativo per la registrazione del percorso formativo svolto.
CONTRATTO
ACCESSORIO
Possono svolgere lavoro accessorio:
– minorenni;
– disoccupati da oltre un anno;
– le casalinghe;
– gli studenti;
– pensionati.
Le attività che è possibile svolgere sono:
Piccoli lavori domestici;
Piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione;
Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi) o di solidarietà.
Questi contratti non devono superare l’ammontare complessivo di 30 giorni lavorativi in un anno.
Il compenso complessivo percepito non deve superare i 3.000,00 euro/anno.

MAGGIORENNI

Un contratto di lavoro può essere stipulato a partire dai 18 anni,

CONTRATTO
PART-TIME
E’ un contratto di lavoro dipendente, che può essere a tempo determinato o indeterminato, ma che si caratterizza per una ridotta attività lavorativa, o per l’orario (es. 4/6 ore invece di 8) o perchè si svolge soltanto in determinati giorni della settimana o periodi dell’anno. Tutti possono stipulare contratti part-time sia che siano già occupati con qualsiasi tipo di contratto, sia che siano disoccupati/inoccupati.
 CONTRATTO
LAVORO SUBORDINATO O DIPENDENTE
Caratteristica principale è il rapporto di dipendenza del lavoratore verso il datore di lavoro.
Il lavoratore collabora nell’impresa mediante retribuzione prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale. I contratto si distingue in due tipologie:
– tempo determinato (quando la data di fine del rapporto è definita nel contratto);
 – tempo indeterminato (quando è senza vincolo di durata);
 CONTRATTO
LAVORO AUTONOMO
La caratteristica di questo tipo di contratto è l’assenza di un vincolo di subordinazione con un altro soggetto e identifica il lavoro dei liberi professionisti e lavoratori autonomi manuali. Per svolgere queste attività è necessario aprire una Partita IVA;
STAGE e TIROCINIDurata dai 6 ai 12 mesi. Possono essere svolti sia nella propria regione che in altre e sono retribuiti con voucher parametrati in base alle tabelle CE.
voucher sono buoni lavoro che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
COLLABORAZIONE A PROGETTOContratti per progetti definiti e in cui viene fissato un limite massimo di tempo durante il quale deve essere portato a compimento il lavoro.
Il lavoratore ottiene un compenso per il lavoro svolto concordato tra le parti, non è sottoposto a vincoli d’orario, ma non gode dei diritti sindacali (ferie, malattia, liquidazione…). Gode però della tutela della maternità e degli assegni familiari.
CONTRATTO DI APPRENDISTATORapporto lavorativo della durata minima di 6 mesi, rivolta a giovani tra i 15 e i 29 anni al primo inserimento lavorativo e con finalità formative.
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA POST-DIPLOMAPermette di acquisire una qualifica professionale valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e si rivolge ai giovani tra i 15 ed i 25 anni.
La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma non può superare i 3 anni. La formazione può essere erogata all’interno dell’impresa, presso organismi di formazione accreditati o istituti professionali di stato;
APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCARivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni e permette di terminare gli studi e allo stesso tempo di lavorare;
COLLABORAZIONE OCCASIONALERapporto lavorativo che non prevede una dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro, ma lo svolgimento di una prestazione professionale di breve durata e modesto importo (con il limite massimo di 30 giorni e 5.000 euro massimi nell’anno solare con lo stesso committente).
Il lavoratore emette una ricevuta con marca da bollo.
INPS VOUCHER 2022 PER IL LAVORO OCCASIONALEPrestazione professionale che può essere fornita da persone che desiderano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Sono stati introdotti due strumenti per gestire il sistema c.d. PrestO (prestazione occasionale). Si tratta del:
– Libretto Famiglia (LF): Il LF può essere utilizzato solo da utilizzatori privati, che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti;
– Contratto di prestazione occasionale (Cpo): possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati, e le pubbliche amministrazioni.