MINORENNI
Un contratto di lavoro può essere stipulato già a partire dai 15 anni d’età, con la presenza di alcune limitazioni:
- non si può lavorare oltre le h. 22.00;
- non si può somministrare alcolici;
- si può lavorare fino ad un massimo di 6h/giorno (spezzate in due o più turni);
- si ha diritto a n.2 giorni di riposo settimanali.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | Per giovani tra 18 e 29 anni, a partire dal compimento del 17° anno di età. La durata del contratto non può superare i 3 anni facendo eccezione per gli artigiani per il quale ha la durata di 5 anni . Consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL; |
CONTRATTO DI APPRENDISTATO | Apprendista è chiunque debba imparare da principio un mestiere e, per questo, ha diritto a ricevere una formazione. Questo contratto riguarda i giovani a partire dall’età di 15 anni. Per chi ha meno di 18 anni (o chi ha più di 18 anni ma non ha completato il corso d’istruzione obbligatoria) è previsto l’apprendistato per istruzione e formazione, la cui durata massima è di 3 anni. All’apprendista viene assegnato un libretto formativo per la registrazione del percorso formativo svolto. |
CONTRATTO ACCESSORIO | Possono svolgere lavoro accessorio: – minorenni; – disoccupati da oltre un anno; – le casalinghe; – gli studenti; – pensionati. Le attività che è possibile svolgere sono: – Piccoli lavori domestici; – Piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione; – Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; – Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi) o di solidarietà. Questi contratti non devono superare l’ammontare complessivo di 30 giorni lavorativi in un anno. Il compenso complessivo percepito non deve superare i 3.000,00 euro/anno. |
MAGGIORENNI
Un contratto di lavoro può essere stipulato a partire dai 18 anni,
CONTRATTO PART-TIME | E’ un contratto di lavoro dipendente, che può essere a tempo determinato o indeterminato, ma che si caratterizza per una ridotta attività lavorativa, o per l’orario (es. 4/6 ore invece di 8) o perchè si svolge soltanto in determinati giorni della settimana o periodi dell’anno. Tutti possono stipulare contratti part-time sia che siano già occupati con qualsiasi tipo di contratto, sia che siano disoccupati/inoccupati. |
CONTRATTO LAVORO SUBORDINATO O DIPENDENTE | Caratteristica principale è il rapporto di dipendenza del lavoratore verso il datore di lavoro. Il lavoratore collabora nell’impresa mediante retribuzione prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale. I contratto si distingue in due tipologie: – tempo determinato (quando la data di fine del rapporto è definita nel contratto); – tempo indeterminato (quando è senza vincolo di durata); |
CONTRATTO LAVORO AUTONOMO | La caratteristica di questo tipo di contratto è l’assenza di un vincolo di subordinazione con un altro soggetto e identifica il lavoro dei liberi professionisti e lavoratori autonomi manuali. Per svolgere queste attività è necessario aprire una Partita IVA; |
STAGE e TIROCINI | Durata dai 6 ai 12 mesi. Possono essere svolti sia nella propria regione che in altre e sono retribuiti con voucher parametrati in base alle tabelle CE. I voucher sono buoni lavoro che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. |
COLLABORAZIONE A PROGETTO | Contratti per progetti definiti e in cui viene fissato un limite massimo di tempo durante il quale deve essere portato a compimento il lavoro. Il lavoratore ottiene un compenso per il lavoro svolto concordato tra le parti, non è sottoposto a vincoli d’orario, ma non gode dei diritti sindacali (ferie, malattia, liquidazione…). Gode però della tutela della maternità e degli assegni familiari. |
CONTRATTO DI APPRENDISTATO | Rapporto lavorativo della durata minima di 6 mesi, rivolta a giovani tra i 15 e i 29 anni al primo inserimento lavorativo e con finalità formative. |
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA POST-DIPLOMA | Permette di acquisire una qualifica professionale valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e si rivolge ai giovani tra i 15 ed i 25 anni. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma non può superare i 3 anni. La formazione può essere erogata all’interno dell’impresa, presso organismi di formazione accreditati o istituti professionali di stato; |
APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA | Rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni e permette di terminare gli studi e allo stesso tempo di lavorare; |
COLLABORAZIONE OCCASIONALE | Rapporto lavorativo che non prevede una dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro, ma lo svolgimento di una prestazione professionale di breve durata e modesto importo (con il limite massimo di 30 giorni e 5.000 euro massimi nell’anno solare con lo stesso committente). Il lavoratore emette una ricevuta con marca da bollo. |
INPS VOUCHER 2022 PER IL LAVORO OCCASIONALE | Prestazione professionale che può essere fornita da persone che desiderano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Sono stati introdotti due strumenti per gestire il sistema c.d. PrestO (prestazione occasionale). Si tratta del: – Libretto Famiglia (LF): Il LF può essere utilizzato solo da utilizzatori privati, che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti; – Contratto di prestazione occasionale (Cpo): possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati, e le pubbliche amministrazioni. |