Contenzioso tributario

Il soggetto contribuente, per mezzo del contenzioso tributario, ha la possibilità di fare ricorso presso la Commissione Tributaria, se riceve degli atti di accertamento o cartelle di pagamento ritenuti illegittimi o infondati. 

L’atto di accertamento o la cartella  deve essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto presupposto o della cartella di pagamento. 

La proposizione di un ricorso comporta costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore qualora il valore  della controversia sia di importo superiore a € 3.000,00  e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l’ambito di applicazione del RECLAMO è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (decreto legge n. 50/2017).

Per le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito e la corte di cassazione: 

  • il PRIMO GRADO, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (da ora in poi C.T.P.) territorialmente di competenza, si può ricorrere contro gli avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento emessi dalle Agenzie delle entrate, Agenzia delle entrate Dogane e dei Monopoli e da enti impositori come Regioni, Enti locali, ecc…;
  • APPELLO, dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale ( da ora in poi C.T.R.), si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle C.T.P;
  • CORTE DI CASSAZIONE, contro le sentenze della C.T.R. è possibile ricorrere alla Corte di cassazione (il ricorso per cassazione, deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte di un avvocato cassazionista, iscritto in apposito albo).

Il processo tributario ha inizio con la proposizione del ricorso alla competente C.T.P., da notificare all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto. 

Entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente deve costituirsi in giudizio, tramite deposito o trasmissione del ricorso alla segreteria della Commissione Tributaria di riferimento. 

Dal 1° luglio 2019, è previsto l’obbligo di notificare il ricorso e l’appello tramite posta elettronica certificata e di costituirsi in giudizio in via telematica tramite l’apposito portale denominato Processo Tributario Telematico (da ora in poi P.T.T.) – Sigit.

La controversia è trattata in camera di consiglio, ovvero senza la presenza delle parti. Se però una delle parti vuole che il trattazione sia discussa in pubblica udienza, deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni prima della data di trattazione (tendenzialmente la trattazione in pubblica udienza viene inserita direttamente nel ricorso). 

La sentenza viene di norma resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito. All’eventuale notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositare l’originale, o copia autentica, presso la segreteria della Commissione.

Il contribuente può presentare un ulteriore ricorso, se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito dalla sentenza, per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza), alla C.T.P. ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla C.T.R.. Con la sentenza, la Commissione Tributaria determina anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca, o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, la Commissione Tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio. Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche per quanto riguarda le spese di giudizio.

La sentenza della C.T.P può essere appellata alla C.T.R competente. Il termine per poter impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti. Se la sentenza della C.T.P. non è stata notificata, il termine per proporre appello è sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° al 31 agosto). Il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della C.T.R. di competenza.

Note pratiche

xData notifica atto di accertamento
60ggper autotutela, istanza di accertamento con adesione ecc….
90ggRicorso Mediazione e notifica atto controparte
30ggDeposito atto presso la C.T.P. (1grado)
Da considerare eventuale sospensione feriale di Agosto 01/08-31/08
Emissione sentenza 1° grado