Certificazione unica 2021, cambiano le istruzioni per la compilazione del modello CU dei soggetti forfettari.
Si tratta del nuovo “codice 12″ da indicare nel campo 6 per certificare i Percipienti in Regime Forfettario relativo ai compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Vediamo nel dettaglio qual è il codice da utilizzare nella compilazione delle C.U. campo 6:
codice 7 | utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta; |
codice 8 | utilizzato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito; |
Nuovo codice 12 | utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014; |
codice 13 | a utilizzare nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto, secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità. |
Si ricorda che la scadenza per inviare la certificazione unica dei forfettari e dei regimi dei minimi non è fissata al 16 marzo 2021 bensì, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, vi è la possibilità di effettuare l’invio telematico delle CU 2021 relative a redditi non interessati dalla dichiarazione precompilata, entro il termine di trasmissione del modello 770.