ARTIGIANO
Vengono considerate attività artigianali quelle svolte da imprenditori artigiani che svolgono una delle seguenti attività:
– servizi alla persona: come per esempio estetisti, parrucchiere, massaggiatori, professionisti del benessere, tatuatori;
– attività nel settore dell’alimentazione: gastronomie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, kebab;
– attività nel settore non alimentare come quelle esercitate da falegnami, fabbri, fotografi, orafi, vetrai, sarti.
L’attività può essere esercitata sotto le forma di impresa individuale, impresa familiare, società di persone (S.a.s., S.n.c.) e società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
La legge definisce un reddito minimo dovuto, anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali minimo obbligatorio.
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale, l’artigiano dovrà procedere al versamento anche dei contributi eccedenti il minimale.
I contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile.
Inoltre, è previsto anche il versamento del contributo per maternità, stabilito in misura fissa in 0,62 euro mensili.
L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non richiedono l’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato.
La base imponibile dei soci lavoratori di SRL è costituita inoltre dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali e attribuita al socio per la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione riservata dall’assemblea e dalla loro distribuzione ai soci.
Il versamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, secondo le seguenti scadenze:
– 16 maggio;
– 20 agosto;
– 16 novembre;
– 16 febbraio (anno successivo).
Il versamento del contributo eccedente il minimale, avviene in due acconti di pari importo calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo all’anno successivo quando è noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.
I contributi previdenziali vengono riportati al quadro RR del modello redditi persone fisiche.
COMMERCIANTE
Viene identificato come commerciante e pertanto dovrà essere iscritto a tale gestione, l’imprenditore commerciale individuato nel titolare di un’impresa che operi nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.
L’attività può essere esercitata sotto le forma di impresa individuale, impresa familiare, società di persone (S.a.s., S.n.c.) e società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
A partire dall’anno 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).
I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.
Tale contributo minimo ha le seguenti caratteristiche:
– è rapportato a mese, pertanto è dovuto per l’intero mese anche se l’attività viene svolta per parte di esso;
– è sempre dovuto anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto del reddito minimo (inferiore o negativo).
È inoltre dovuto il contributo di maternità, stabilito in misura fissa in € 0,62 mensili.
E’ previsto l’obbligo di versamento di un contributo pari allo 0,09% del reddito minimale e dell’eventuale reddito eccedente, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale.
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.
I contributi da versare vengono calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato.
La base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili anche se non distribuiti ai soci.
Il versamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, secondo le seguenti scadenze:
– 16 maggio;
– 20 agosto;
– 16 novembre;
– 16 febbraio (anno successivo).
Il versamento del contributo eccedente il minimale, avviene in due acconti di pari importo calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo all’anno successivo quando è noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.
I contributi previdenziali vengono riportati al quadro RR del modello redditi persone fisiche.