La TARI rappresenta una erogazione di somma di denaro destinata ad essere utilizzata per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è caratterizzata da modeste novità rispetto alla disciplina della TARES.
- Il presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- I Soggetti passivi della TARI sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Pertanto sono oggetto di tassazione tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano. L’unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
La superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340).
- Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche – unità immobiliari utilizzate come civile abitazione e pertinenze;
- utenze non domestiche – unità immobiliari utilizzate come attività industriali, professionali commerciali e artigianali.
Ogni categoria è assoggettata alla tassazione sulla base di tariffe che a sua volta è composta da una parte fissa e una parte variabile:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Il versamento della Tari è disciplinato dal Regolamento Comunale che ogni ente locale ha obbligatoriamente deliberato.