LAVORO OCCASIONALE:comunicazione preventiva,sono escluse le prestazioni intellettuali

LAVORO OCCASIONALE

Con l’introduzione della modifica all’13 del DL 146/2021, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale debbano essere soggette ad obbligo di comunicazione preventiva da trasmettere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’obbligo è rivolto esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, per i lavoratori autonomi occasionali (SONO ESCLUSE LE PRESTAZIONI INTELLETTUALI). Sono quindi esclusi, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, i seguenti rapporti:

  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017;
  • Le professioni intellettuali;
  • Rapporti di lavoro di cui all’articolo 67, comma1 lettera l.

Per i rapporti già instaurati a partire dal 21 dicembre, il termine ultimo di comunicazione è previsto per il 18 gennaio 2022. Mentre, per i nuovi rapporti, successivi alla nota ministeriale, la comunicazione deve essere presentata prima dell’inizio della prestazione lavorativa del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. La comunicazione potrà essere inserita nel corpo della mail senza un apposito allegato, dovrà però contenere dei requisiti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa.

In caso di violazione degli obblighi, di cui al secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.