REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
I contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Il contratto di locazione può essere registrato mediante i seguenti canali:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia
- richiedendo la registrazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
La comunicazione di cessione fabbricato è chiamata “Legge antiterrorismo” (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12) e deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
Rimane l’obbligo della comunicazione nei casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione inoltre rimane l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato nei casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.