I soggetti passivi Iva scelgono al momento dell’avvio della propria attività la periodicità di liquidazione dell’Iva. Essi possono scegliere se optare per la liquidazione mensile o trimestrale.
La liquidazione dell’Iva è mensile per la generalità dei soggetti passivi d’imposta, ma per i contribuenti con volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro nell’anno precedente per le attività di servizi e non superiore a 700.000,00 euro per le altre attività ( quindi per quei soggetti che optano per il regime semplificato), è possibile scegliere la liquidazione Iva trimestrale, opzione che dovrà essere espressa in sede di dichiarazione Iva annuale.
La liquidazione Iva mensile o trimestrale avviene a determinate scadenze e la modalità di versamento è effettuata mediante compilazione del mod.F24 con relativo codice tributo.
I soggetti contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile devono effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo.
Per i contribuenti trimestrali, invece, la liquidazione Iva deve essere effettuata considerando le seguenti scadenze:
– 16 maggio – I trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
– 20 agosto – II trimestre (aprile, maggio, giugno);
– 16 novembre – III trimestre (luglio, agosto, settembre);
– per il IV trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dovrà essere versato, a conguaglio, entro il 16 marzo dell’anno successivo (16 febbraio per i contribuenti Iva speciali), salvo i casi in cui il contribuente scelga di usufruire di un’ulteriore proroga dei termini versando l’IVA insieme alle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.