Imposta Municipale Unica – I.M.U.

Imu

Tale imposta è stata introdotta con il D.lgs. 23/2011 che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale. 

  • Presupposto:
    • Possesso di unità immobiliari. Sono escluse  dall’applicazione di tale imposta le abitazioni principali e le pertinenze collegate alla stessa (nei limiti di una soltanto per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno  eccezione le unità immobiliari identificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) dove si dovrà applicare l’aliquota deliberata dai rispettivi Enti locali con la possibilità di applicare una detrazione pari a € 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Con il termine di abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore con il rispettivo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere, dunque, dalle percentuali di proprietà o di possesso dei diritti. 
    • Possesso di Terreni destinati ad area edificabile e/o terreni agricoli.  Un terreno è edificabile quando il PRG fissa che su di esso si può avviare una costruzione edilizia. Un terreno edificabile detiene  un valore di mercato maggiore rispetto a uno su cui l’edificazione non è consentita (per esempio un terreno agricolo). Su questo valore di mercato del terreno viene quantificata l’IMU. Sono esenti dall’IMU le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli purché effettivamente coltivate. Al contrario, se il possessore dell’area edificabile non ha la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, dovrà pagare l’IMU in misura ordinaria. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’attività dell’articolo 2135 del codice civile, quindi coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I terreni agricoli sono sempre esenti dall’applicazione della Tasi. Tuttavia, vi sono casi in cui l’esenzione si estende anche all’Imu. In questo caso si fa riferimento ai terreni agricoli dei comuni montani classificati come tali secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del 9 luglio del 1993. Non solo, l’IMU non viene applicata: ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A L. n.448/2011); ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
  • Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di riferimento degli immobili e dei terreni la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune del territorio in cui risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
  • Vengono indicati come soggetti passivi ai fini dell’imposta i proprietari di unità immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli o i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Nell’ipotesi di trasferimento di proprietà durante l’anno oppure di inizio o fine dell’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie nel corso dell’anno, l’imposta verrà ripartita fra gli interessati in proporzione alla durata dei rispettivi diritti. Nel caso di comproprietà, invece, debitore dell’imposta è ciascun comproprietario per la sua quota.
  • I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In altri casi, invece, è possibile operare la presentazione della dichiarazione I.M.U. 2020 entro il 31 dicembre (solo se  siano intervenute delle variazioni nel corso del 2019 l’articolo 3-ter del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito in n. 58 dalla legge del 28 giugno 2019).
  • Il versamento dell’imposta è rapportato in proporzione ai mesi e alla quota di possesso delle unità immobiliari, aree edificabili e/o terreni agricoli oggetto di tassazione. Il versamento dell’IMU prevede:
    1. Acconto: che va versato entro il 16/06 (giugno) in misura del 50% dell’imposta dovuta.
    2. Saldo: che va versato entro il 16/12 (dicembre) e consiste nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio dell’acconto già versato.

      Il pagamento può avvenire attraverso la compilazione del modello F24 e il contribuente potrà procedere con il rispettivo versamento secondo le seguenti modalità:
      se in possesso di un conto corrente può procedere con modalità telematica. È sufficiente accedere alla piattaforma F24 web dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le proprie credenziali e sarà possibile compilare tutti i campi richiesti per il versamento delle imposte;
      Modalità  homebanking accedendo presso il conto della propria banca e tramite procedura online si potrà facilmente accedere alla sezione versamenti modello F24 e si potrà procedere con il relativo versamento dell’imposta;
      Presentarsi con apposito modello F24 cartaceo dinanzi gli sportelli di Poste Italiane, Agenzia delle Entrate, della propria filiale bancaria per poter procedere con il relativo versamento.
  • Rapporti con le imposte dirette,  L’IMU sugli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. È inoltre opportuno ricordare che l’IMU sostituisce l’IRPEF sui redditi di terreni e fabbricati soltanto quando questi non risultino locati. Invece, il reddito delle abitazioni non locate che scontano l’IMU, ubicate nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale sarà assoggettato a IRPEF nella misura del 50%. L’IMU resta invece indeducibile ai fini dell’IRAP.