Modello 730

Dichiarazione dei Redditi mod.730

Il Modello 730 viene presentato da quei soggetti pensionati o lavoratori dipendenti al fine di delineare quel è stata la situazione fiscale, reddituale relativa all’anno d’imposta che si è andato a chiudere. Grazie a tale dichiarazione, si possono portare in deduzione e/o in detrazione quelle spese sostenute dal contribuente, e non solo, al fine di ottenere il rimborso delle imposte nel caso i cui ci si trova in una posizione di credito.
Sono soggetti esonerati dalla predisposizione del modello 730 i contribuenti che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli già esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostitutiva con esclusione della cedolare secca o ritenuta alla fonte.
Sono soggetti obbligati alla dichiarazione, coloro i quali sono sottoposti ad addizionali Irpef per le quali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Rientrano coloro che nell’anno d’imposta precedente hanno percepito l’indennità di disoccupazione, chi lavora come colf o badante. Inoltre sono soggetti obbligati alla presentazione anche coloro che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano senza sostituto d’imposta. In caso di credito d’imposta, per questi soggetti il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, mentre in caso di debito si procederà al versamento mediante modello F24.

Per oneri deducibili si intendono quei costi che vanno a ridurre il  reddito imponibile sulla quale verranno calcolate le relative imposte. 

  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E VOLONTARpossono essere deducibili i versamenti effettuati a favore della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico come ad esempio:
    • Contributi previdenziali e assistenziali;
    • Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario;
    • Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a € 5.164,57 ;
    • Riscatti di laurea;
    • Ricongiunzione contributi;
    • Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;

Per oneri detraibili si intendono quei costi che vanno a ridurre il valore delle imposte finali. Se il valore delle imposte versate (trattenute e versate direttamene dal sostituto d’imposta) risultano essere maggiori rispetto a quelle derivanti dalla liquidazione del modello 730 a questo punto si ha una posizione di credito e tale credito verrà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico  in busta paga nel mese di luglio per i lavoratori mentre per i pensionati nei mesi di agosto settembre. Viceversa, se risulta una posizione di debito, tale importo viene suddiviso in “saldo e primo acconto” e “secondo o unico acconto”. Tale debito verrà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico  in busta paga nel mese di luglio per i lavoratori mentre per i pensionati nei mesi di agosto/settembre.  Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate indicato nella apposita sezione di richiesta. La rateizzazione è prevista fino ad un massimo di n.5 rate. In presenza di una dichiarazione senza sostituto d’imposta l’importo da versare dovrà essere fatto tramite il modello F24. Di seguito si elenca una serie di costi per la quale si ha diritto alla detrazione:

  • FAMILIARI  A CARICO possono essere considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero: Il coniuge; I figli; Altri familiari conviventi. Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi personale non superiore a 2.840,51 euro. Mentre per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Con il verificarsi di queste condizioni, si ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai Familiari a Carico. 
  • SPESE SANITARIE possono essere detratte nella misura del  19% quelle relative a: farmaci, ticket, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE, ricoveri ospedalieri, prestazioni specialistiche, prestazioni chirurgiche, analisi del sangue  cure termali. La detrazione viene applicata su spese con un importo superiore a € 129,11;
  • SPESE VETERINARIE possono essere detratte nella misura del  19% quelle sostenute per la cura di animali da compagnia. Le spese devono avere un importo compreso tra € 129,11 e € 387,34, aumenta a € 1.000 la detrazione per il mantenimento dei cani guida;
  • SPESE IN CASO DI DISABILITA’ è prevista una deduzione ,che varia dal 23% al 43% in base al reddito, per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se questi non sono fiscalmente a carico.
    • E’ prevista una detrazione 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici informatici, acquisto veicoli, eliminazione barriere architettoniche, servizi di interpretariato in caso di sordità, accompagnamento in ambulanza, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
    • E’ prevista una detrazione 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale, per esempio badanti, in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari anche se questi non sono fiscalmente a carico.
    • E’ prevista una detrazione 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).
  • SPESE ASSICURATIVE possono essere detratte nella misura del 19% quelle sostenute  per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza stipulata;
  • SPESE DI ISTRUZIONE possono essere detratte nella misura del 19% quelle sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a € 800 per ciascun figlio-alunno . Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. Invece per la frequenza di scuole Universitarie, possono essere detratte nella misura del 19% quelle sostenute  per la frequenza di corsi di laurea e di perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti diversi da quelli statali. Possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633. Possono essere detratte nella misura del 19% le spese sostenute per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo. Infine, possono essere detratte nella misura del 19% le rette asilo nido sia statali che privati  su un importo massimo di € 632 per figlio.
  • SPESE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA possono essere detratte nella misura del 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.
  • SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO possono essere detratte nella misura del 50% quelle sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima pari a € 96.000. La detrazione può giungere all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
  • SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO possono essere detratte nella misura del 65% quelle sostenute per interventi di miglioramento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento e per poter usufruire ti tale detrazione deve essere presentata regolare dichiarazione all’ente E.N.E.A.
  • SPESE CONDOMINIALI  possono essere detratte anche le spese relative agli interventi sulle parti comuni del condominio. E’ prevista una detrazione pari a 
    • 50% per la manutenzione ordinaria, 
    • fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione,
    • 36% per il bonus verde 
    • fino all’85% per interventi antisismici.
  • Usufruire del cosiddetto “BONUS VERDE” possono essere detratte nella misura del 36% su una spesa massima di € 5.000 quelle spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere. Il rimborso è previsto in n. 5 rate annuali. 
  • Usufruire del cosiddetto “ BONUS MOBILI” possono essere detratte nella misura del 50% le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, aventi classe A+ o A fino a un massimo di € 10.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.
  • EROGAZIONI LIBERALI, per le spese sostenute a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000. Relativamente ai  versamenti eseguiti in favore delle Onlus, è prevista una deduzione su un importo massimo pari al 10% del reddito. Inoltre,  per le erogazioni a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, manutenzione , restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus), beni culturali pubblici (Art Bonus) è previsto un credito d’imposta del 65%.