Regime semplificato

Il regime semplificato può essere adottato dalle seguenti categorie di soggetti:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi);
  • società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

E’ necessario che tali soggetti  nell’anno precedente abbiano rispettato i seguenti parametri:

  • ricavi < 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi;
  • ricavi < 700.000 euro nel caso di altre attività.

Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività (quindi più attività):

  • se i ricavi delle singole attività vengono annotati separatamente, la verifica del limite avviene sull’attività prevalente, considerando tuttavia che il totale non deve superare il limite di 700.000 euro;
  • in caso contrario, il regime contabile semplificato è ammesso se non si superano i 700.000 euro totali.


I contribuenti che adottano il regime contabile semplificato possono esercitare l’opzione per l’applicazione della contabilità ordinaria:

  • compilando l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
  • applicando naturalmente tale regime contabile, vale il cosiddetto comportamento concludente.

La durata dell’opzione vale 1 anno.


I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:

  • registri IVA dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);
  • registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.

Sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.
La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti.